Bullismo
Bullismo
Caratteristiche
INTENZIONALITA’
ASIMMETRIA DI POTERE squilibro far bullo e vittima
Prepotenza
INDIRETTA (diffusione di “voci” non vere, manipolare il gruppo a proprio favore, ecc)
Figure e ruoli nel bullismo
Bullo
chi prende attivamente l’iniziativa nel fare prepotenze ai compagni
Chi è?
- il bambino prepotente ha un livello di ansia e insicurezza
- particolarmente basso
generalmente non presenta problemi di autostima - ha un temperamento attivo-impulsivo
- spesso abbinato a fattori di educazione familiare che rimandano in prevalenza all’anaffettività, al permissivismo, all’autoritarismo e alle punizioni fisiche
Vittima
chi subisce più spesso le prepotenze
Chi è?
- si percepisce timida e poco attraente
- ha un’opinione negativa di sè e della propria situazione
- se attaccata reagisce chiudendosi in sè stessa o piangendo
- a scuola vive in condizioni di solitudine ed isolamento
La vittima provocatrice
- alunno inquieto o offensivo, che tende a controbattere e può essere fastidiosi anche per gli adulti
- il suo comportamento provoca irritazione, tensione e reazioni negative da parte di molti compagni o, addirittura, di tutta la classe
Altri soggetti coinvolti
AIUTANTI: chi agisce in modo prepotente ma come “seguace” del bullo
SOSTENITORE: chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo, incitando o semplicemente stando a guardare
DIFENSORE: chi prende le difese della vittima consolandola e cercando di far cessare le prepotenze
ESTERNO: chi non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto in situazioni di prepotenza
Conseguenze sulla vittima
Malesseri somatici e psicosomatici
In adolescenza: Disturbi emotivi, disturbi alimentari, depressione, ideazione suicidaria
- Il bullismo interessa nella stessa misura ragazzi e ragazze
- Le ragazze sono vittime di violenza con frequenza maggiore
- Le ragazze sono più spesso oggetto di forme indirette di bullismo
Forme di bullismo
Le forme dirette: quali aggressioni fisiche e minacce sono una prerogativa prettamente maschile, e la relazione tra vittima e “aggressore” è di tipo vis a vis
Le ragazze sono oggetto di azioni che mirano a svilire, escludere ed emarginare. La violenza è caratterizzata da modi più sottili e meno evidenti. (La manifestazione più evidente è il Cyber-bullismo)
Bullismo e baby gang
BULLISMO
- OGGETTO: coetaneo
- Coincidenza tra “soggetto e oggetto”
- Violenza per prevaricare
BABY GANG
- OGGETTO: chiunque
- Centralità dell’oggetto (furti, rapine, danneggiamenti)
- Prevaricare per ottenere
Le novità introdotte dalla legge n. 71/2012
La legge n. 71 del 2017 introduce una serie di importanti novità:
- La possibilità per il minore che abbia compiuto anni 14 (ovvero dei propri genitori) che sia vittima del bullismo informatico di rivolgere istanza al gestore del sito internet/social media per ottenere l’oscuramento del profilo e/o la rimozione dei dati riguardanti il minore;
- in caso di inattività da parte del gestore del sito, la possibilità di rivolgere analoga istanza a tutela del minore anche al Garante della privacy che dovrà attivarsi nelle successive 48 ore;
- applica la disciplina dell’ammonimento del questore (strumento già utilizzato per fronteggiare lo stalking) al fenomeno del cyber-bullismo. Può essere richiesto l’intervento del questore fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia dal minore ultra quattordicenne nei confronti di altro minorenne.
- può essere applicato fino a quando non è proposta querela o denuncia nei confronti di minore con età superiore ad anni 14;
- la persona offesa (trattandosi di minore, i soggetti esercenti la patria potestà) può esporre i fatti avanzando richiesta di ammonimento nei confronti di altro minore;
- il Questore, se ritiene fondata l’istanza, convoca il minore purché ultraquattordicenne, unitamente ad almeno un genitore od altra persona esercente la potestà genitoriale, e lo ammonisce oralmente, redigendo processo verbale;
- gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età;
- l’ammonimento non è alternativo alle azioni di carattere educativo ed alle sanzioni disciplinari in ambito scolastico previste dall’art. 5.