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Le donazioni (erogazioni liberali) sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi
A partire dal 2013 le nuove variazioni fiscali a favore dei donatori
Pubblicata la Legge n. 96 del 6 luglio 2012 entrata in vigore a partire dal 24 luglio 2012.
In questa legge è stato stabilito che a partire dal 2013 le donazioni alle Onlus saranno fiscalmente detraibili in una percentuale più alta ed equiparata a quella per le erogazioni liberali ai partiti.
L’articolo 15 estende infatti le nuove percentuali fissate per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici a quelle effettuate nei confronti di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati: si è passati così dalla detrazione del 19% al 24% per l’anno 2013 e al 26% a partire dal 2014.
Il limite massimo annuo su cui calcolare la detrazione resta comunque fissato a 2.065,00 euro ed è confermato che il versamento dell’erogazione va effettuato tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito, prepagate, ecc.).
Rimane comunque possibile – per coloro che effettuano donazioni in favore di Onlus (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte al registro) – optare, in via alternativa, per la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate, stabilita con la Legge n. 80/2005 e che risulta, attualmente, anche dopo l’approvazione di queste nuove disposizioni, maggiormente vantaggiosa. Riassumendo, le:
PERSONE FISICHE hanno tre possibilità: in base al DPR 917/86 e alla legge 96/12:
- detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 15)
- dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10) in base al DL n.35/2005:
- dedurre dal reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, commi da 1 a 6).
Le IMPRESE hanno due possibilità: in base al DPR 917/86:
- dedurre le donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato (art. 10) in base al DL n.35/2005:
- dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, commi da 1 a 6).
Ti ricordiamo che le donazioni sono deducibili o detraibili solo nel caso di pagamento con assegno, bonifico bancario o bollettino postale (le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione). Non dimenticare di conservare:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
- l’estratto conto del proprio conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico.